L’individuazione dei soggetti coinvolti e chiamati ad occuparsi di sicurezza in un luogo di lavoro pubblico viene condotta sulla base di tre principi fondamentali:
Il Legislatore italiano ha stabilito di sanzionare penalmente le violazioni in materia antinfortunistica
Nel sistema giuridico italiano la responsabilità penale è personale (art. 27 Costituzione), quindi risponde davanti alla legge la persona fisica che ha adottato una condotta violatrice di una o più disposizioni sanzionabili penalmente
È bene sottolineare che le condotte possono essere attive/commissive oppure omissive e la maggioranza dei fatti aventi rilevanza penale in questo settore è riferibile a condotte omissive, cioè i destinatari dei doveri contenuti nelle disposizioni normative non adottano le condotte che devono preventivamente conoscere e successivamente applicare
Personalità della responsabilità penale
La responsabilità penale, a differenza di quella civile, non può essere a carico delle persone giuridiche, si tratta di una responsabilità che non può essere assicurata. Non può essere imputata all’azienda, ma direttamente alle persone coinvolte.
Responsabilizzazione dei detentori del potere
La responsabilità deve essere localizzata laddove si trovano le competenze e i poteri.
La responsabilità, cioè, sta esattamente lí dove stanno i poteri. Se non ci sono poteri non ci sono responsabilità. Se invece ci sono i poteri (nei limiti dei poteri che ogni soggetto ha) ci sono le connesse responsabilità, al di là del “nomen juris” che viene attribuito ad ogni singolo soggetto
Principio di effettività (o prevalenza della situazione reale su quella apparente)
L’individuazione dei destinatari delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro va effettuata, non attraverso la qualificazione astratta dei rapporti tra i diversi soggetti, bensì essenzialmente in concreto, tenendo conto delle mansioni e delle attività in concreto svolte da ciascun soggetto, anche di propria iniziativa (Corte di Cassazione 9.3.2007, art. 299 d.lgs.81/08).
Esercizio di fatto di poteri direttivi
Art. 299: Le posizioni di garanzia relative al datore di lavoro, al dirigente e al preposto gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto I poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti (=datore di lavoro di fatto, dirigente di fatto, preposto di fatto)
Le linee portanti ai fini della individuazione degli obblighi giuridici (e delle conseguenti responsabilità) per i soggetti chiamati ad occuparsi di sicurezza
La prima Linea portante in materia di responsabilità, introdotta con i decreti legislativi di origine comunitaria è la centralità della figura del datore di lavoro; questo non è un concetto del tutto nuovo, nel senso che anche prima del D.Lvo 626 e del D.Lvo 81/08, nella gerarchia dei soggetti tenuti ad applicare le norme in materia, il datore era al primo posto e in questo senso la sua posizione è rimasta immutata. La centralità del datore di lavoro nei decreti 626/94 e 81/08 e nel nuovo Testo Unico è un concetto giuridico più articolato, nel senso che il datore di lavoro non è più chiamato ad attuare a pioggia i singoli precetti della prevenzione, ma è obbligato a dotarsi di una rete organizzativa e gestionale che adesso diventa obbligatoria e la cui mancanza è penalmente sanzionata.
La seconda Linea portante del nuovo sistema di sicurezza è un obbligo di carattere gestionale: la valutazione del rischio, che viene poi tradotta nel cosi detto piano di sicurezza:
dopo aver valutato tutti i rischi bisogna tradurre questa valutazione in un documento che contiene il programma ed i tempi degli interventi con i quali il datore di lavoro ritiene di dover fronteggiare i rischi che ha valutato;
immediatamente dopo aver valutato i rischi il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie.
La terza Linea portante è costituita dagli obblighi di Formazione e Informazione: gli art. 36 e 37 sono due momenti chiave del funzionamento dell’intero sistema di prevenzione nei luoghi di lavoro.
Il Legislatore, avvertendo una carenza diffusa nelle aziende private e pubbliche per la scarsissima preparazione soggettiva dei lavoratori in materia di sicurezza e igiene, (e alla luce delle statistiche che indicano come solo il 10% degli infortuni avviene per cause tecniche e strutturali mentre il 90 % è causato dal comportamento delle persone), ha inteso rimarcare tali obblighi trasformandoli in obblighi espliciti e specifici: “Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente in materia di sicurezza e salute e un’adeguata informazione sui rischi e pericoli esistenti all’interno del luogo di lavoro.
Effettività della formazione, cioè esigenza che la formazione e l’informazione non venga semplicemente data ai lavoratori, ma venga effettivamente ricevuta dai lavoratori. Ciò comporta che un datore di lavoro non si limiti a fornire la formazione e l’informazione, ma si preoccupi di verificare che queste siano state realmente recepite e assimilate dai lavoratori attraverso la verifica dell’apprendimento.
La quarta Linea Portante riguarda la responsabilizzazione dei lavoratori: con i decreti n. 626/94 e 81/08 si passa da un sistema che considerava il lavoratore soltanto come il soggetto da proteggere, cioè un mero creditore di sicurezza, ad una normativa che individua nel lavoratore un soggetto obbligato a farsi carico anche lui del dovere di sicurezza, quindi un soggetto responsabile, naturalmente con riferimento agli obblighi che la legge pone a suo carico.
La quinta Linea Portante riguarda, in termini innovativi, il confronto con i lavoratori attraverso il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Per quanto su esposto i principali soggetti coinvolti sono:
Datore di lavoro
Lavoratori
Rappresentante dei lavoratori
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Medico competente
Di seguito è presentata una breve sintesi delle figure coinvolte. Per eventuali approfondimenti si rimanda al decreto legislativo 81/08.